Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus è stato individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico non è riconosciuto in automatico. I soggetti interessati devono fare richiesta presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso, tra gli altri, di un certificato ASL che attesti:
– la situazione di grave condizione di salute;
– la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
– il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
– l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
Non è richiesta la presentazione dell’ISEE, in quanto il bonus per disagio fisico viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. Tuttavia, il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL.
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
Per ulteriori informazioni, per accedere alla modulistica e per il calcolo dell’importo del bonus si rimanda al sito dell’ARERA: